S T A T U T O
della FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
–
VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA’-
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Articolo 1 -
Denominazione, natura e sede.
Articolo 2 -
Scopi della Fondazione e modalità per il perseguimento degli stessi.
Articolo 3 -
Patrimonio ed entrate.
Articolo 4 -
Membri della Fondazione.
Articolo 5 -
Organi.
Articolo 6 -
Indennità, compensi e
rimborsi.
Articolo 7 - Consiglio Direttivo.
Articolo 8 -
Attribuzioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 9 -
Adunanze e deliberazioni del
Consiglio Direttivo.
Articolo 10 -
Presidente.
Articolo 11 -
Collegio dei Revisori.
Articolo 12 -
Segretario.
Articolo 13 -
Tesoriere.
Articolo 14 -
Libri e scritture contabili.
Articolo 15 -
Bilancio Consuntivo.
Articolo 16 -
Avanzi di gestione.
Articolo 17 -
Trasformazione e scioglimento.
Articolo 18 - Clausole di
conciliazione e clausola compromissoria.
Articolo 19 -
Clausola di rinvio.
Articolo 1
Denominazione, natura e sede.
1.1. La "Fondazione Papa Giovanni XXIII - Organizzazione
non lucrativa di Utilità Sociale" - Villaggio della
Solidarietà - abbreviata in "Fondazione
Papa Giovanni XXIII ONLUS" e qui di seguito più semplicemente
chiamata Fondazione è una persona giuridica privata senza
fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata
dal codice civile, dalle altre disposizioni vigenti in materia
e dal presente statuto. E' obbligatorio l'uso, nella denominazione
ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa
di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
1.2. La Fondazione ha sede in Reggio Emilia. La variazione della
sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica dello
statuto sociale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.
1.3. La Fondazione è iscritta come società senza
fini di lucro nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche
con atto n. 001371 del 13 febbraio 2003.
1.4. La durata della Fondazione è illimitata.
Articolo 2
Scopi della Fondazione e modalità per il perseguimento
degli stessi.
2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nei confronti di:
•
persone svantaggiate in quanto in condizioni di obiettivo disagio
connesso a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio
economico/familiare o di emarginazione sociale;
•
anziani non autosufficienti;
•
minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza;
•
persone in condizioni psico-fisiche invalidanti, e/o portatrici
di disabilita fisiche e/o psichiche;
•
persone in condizioni di disagio sociale dovuto a dipendenze
da droghe, alcol, gioco ed altre dipendenze.
Svolge la propria attività, in relazione alla tutela dei
soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale,
nei settori:
•
della beneficenza;
•
assistenza sociale e socio–sanitaria;
•
assistenza sanitaria;
•
formazione;
•
attività sportive a livello dilettantistico.
La Fondazione svolgerà la propria attività, contribuendo,
attraverso attività di beneficenza, in via preferenziale
ai progetti ed alle iniziative dell’Associazione Onlus "Centro
Sociale Papa Giovanni XXIII",alle imprese sociali da essa
promosse o partecipate (allo stato attuale Coop.va Sociale La
Speranza e Coop.va Sociale Libera-Mente), nonché ad altri
Enti che agiscano nell’ambito dell’assistenza sociale.
2.2. In particolare, la Fondazione attraverso iniziative gestite
direttamente,in collaborazione o a favore di altri soggetti si
propone di:
a) promuovere campagne di sensibilizzazione, ricerca e studio
sui settori della tossico-dipendenza, gioco di azzardo, alcolismo,
accoglienza di ragazze madri e altre iniziative socio-assistenziali
e socio-sanitarie con gli enti di cui al par. 2.1;
b) far sorgere, promuovere, gestire o concedere in gestione strutture
socio-assistenziali rivolte a soggetti svantaggiati dal punto
di vista psichico, economico e sociale;
c) promuovere servizi educativi, socio assistenziali, formativi,
culturali, sportivi, ricreativi.
Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione
sia direttamente che indirettamente, attraverso la concessione,
sotto qualsiasi titolo, dei beni della Fondazione ad Associazioni,
Enti assistenziali, Cooperative ed Enti pubblici operanti nei
settori sopra descritti.
La Fondazione ha l’obbligo di non svolgere attività diverse
da quelle sopraccitate se non alle stesse direttamente connesse.
Per il raggiungimento ed il supporto degli scopi istituzionali
la Fondazione:
a) Gestisce il patrimonio e le proprie strutture destinandole
(tramite comodati, locazioni, concessioni d’uso, concessione
di diritti di superficie e altre forme giuridiche assimilabili)
alle necessità ed esigenze degli enti di cui al par. 2.1;
b) Acquisisce ed incrementa – attraverso le entrate di
cui all’articolo 3 – il proprio patrimonio in modo
da rafforzare le risorse destinabili al conseguimento degli scopi
statutari;
c) compie, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto,
le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie
ed opportune, ivi inclusa la richiesta di finanziamenti a enti
creditizi e finanziari, la raccolta di erogazioni in beni o in
natura da soci e da terzi, l’accesso a contributi, agevolazioni
ed altre forme di erogazione fondi dallo Stato, da Enti pubblici
e privati, sia nazionali che esteri;
d) svolge in via accessoria, strumentale e gratuita, nel rispetto del perseguimento
degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale,
multimediale, audiovisivo;
e) promuove e/o organizza occasionalmente manifestazioni di ogni
genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali,
in qualunque forma, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e
telematici;
f) svolge attività di raccolta fondi e finanziamenti,
sia direttamente, sia attraverso altri Enti, con qualsiasi strumento
e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie
iniziative.
La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie
e collaborazioni con altri organismi, pubblici e privati, italiani
o esteri, che operino nei settori di interesse della Fondazione
o che ne condividano lo spirito e le finalità.
Per il raggiungimento delle proprie finalità si avvale
dell’opera volontaria dei propri soci e di soggetti terzi;
si avvarrà dell’opera professionale di terzi ove
necessario per acquisire specifiche professionalità o
competenze
In ogni caso la Fondazione impiegherà gli eventuali avanzi
di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle direttamente connesse.
E’ fatto espresso divieto di svolgere attività diverse
da quelle di cui alla lettera a) del comma 1, art. 10, d.lgs.
n. 460 del 04.12.1997, ad eccezione di quelle direttamente connesse.
Articolo 3
Patrimonio ed entrate
3.1 Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito
dalla dotazione fornita in sede di atto costitutivo e si incrementa
per effetto di:
- cespiti, titoli, valori ed attività a qualsiasi titolo
acquisiti;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
- destinazione a patrimonio di risultati positivi della gestione.
3.2 Le entrate della Fondazione sono costituite da:
- eventuali versamenti effettuati da coloro che, riconoscendosi
negli scopi perseguiti dalla Fondazione, intendano collaborare
per il perseguimento degli stessi;
- offerte, elargizioni e contributi da parte dello Stato, di
Enti e Istituzioni Pubbliche, di Organismi nazionali ed internazionali,
di privati;
- da entrate e introiti derivanti dal suo patrimonio,
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività,
in particolare in sede di raccolta fondi ai sensi di legge;
- dall’eventuale contributo iniziale e/o annuale previsto
a carico dei soci da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata.
Il patrimonio non potrà mai diminuire, anzi dovrà essere
incrementato a supporto delle finalità dell’Ente.
E’ tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta,
di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve
o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus
che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura. Gli eventuali utili od avanzi di gestione,
risultanti a fine esercizio dovranno affluire ad apposito fondo.
Il medesimo potrà essere impiegato sia per la copertura
di eventuali perdite o disavanzi di gestione, che per la realizzazione
degli scopi sociali e delle attività di cui all’art.
2 o di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 4
Membri della Fondazione
4.1. I membri della fondazione si dividono in:
a) Soci Fondatori - i soggetti che hanno, previa sottoscrizione
delle prime quote, costituito la Fondazione Papa Giovanni XXIII;
b) Soci Ordinari - soggetti che sono ammessi successivamente
alla Fondazione come soci con delibera del Consiglio Direttivo;
c) Soci Benemeriti - coloro i quali vengano designati come tali
dal Consiglio Direttivo previa proposta del Presidente, in virtù di
particolari loro benemerenze e/o di attività svolte a
favore della fondazione.
4.2. La qualità di membro della Fondazione è a
tempo indeterminato. Le modalità di recesso ed esclusione
sono regolamentate dai successivi commi di questo articolo. La
qualità di membro è strettamente personale, non
attribuisce alcun diritto di tipo patrimoniale, neppure in caso
di estinzione della Fondazione e non è trasmissibile né per
atto fra vivi né per causa di morte.
4.3. Chi intende aderire alla Fondazione e far parte dei Soci
Ordinari deve rivolgere espressa domanda al Presidente recante
la dichiarazione di condividere le finalità che la Fondazione
si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne statuto
e regolamenti.
I soggetti con le caratteristiche di cui all’art.10, comma
10, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ossia gli
enti pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooperative,
gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218,
i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali,
le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria
potranno essere ammessi quali soci Ordinari o Benemeriti nella
misura massima di 1/3 rispetto al totale dei soci delle rispettive
categorie e comunque non potranno avere influenze dominanti nelle
determinazioni dell’Ente.
4.4. Il Presidente sottopone le richieste al Consiglio Direttivo,
che deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro
sessanta giorni dal loro ricevimento, previa constatazione della
sussistenza dei requisiti personali e morali, comunicando per
iscritto al richiedente l’eventuale rifiuto, che sarà considerato
giustificato ogni volta ricorrano nei confronti del richiedente
le stesse situazioni previste per il caso di esclusione di cui
al successivo punto.
4.5. Il recesso volontario del socio – da presentarsi per
iscritto al Presidente - così come la sua morte comportano
la cessazione della qualifica di socio dalla data rispettivamente
della ricezione di comunicazione o dell’evento, e sono
accertate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
4.6. L’ipotesi di decadenza si verifica per perdita di
qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione
ed è constatata con delibera del Consiglio Direttivo alla
prima riunione successiva al fatto che l’ha provocata o
a quando tale fatto è stato portato a conoscenza della
Fondazione.
Potrà essere pronunciata dal Consiglio Direttivo delibera
di esclusione del socio:
I. per morosità perdurante rispetto a versamenti di quote
sociali disposti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.
3.2;
II. per condotta disdicevole;
III. comportamento contrario allo statuto, al regolamento o alle
delibere adottate dalla Fondazione;
IV. svolgimento di attività contrarie agli interessi della
Fondazione;
V. comportamento che arrechi gravi danni all’immagine o
al patrimonio della Fondazione ovvero sia idoneo a provocarli;
VI. in tutti quei casi in cui il comportamento tenuto dal socio
all’interno o all’esterno della Fondazione sia giudicato
non coerente con lo spirito solidaristico e altruista che permea
la Fondazione.
Le delibere inerenti le variazioni dello status di socio ai sensi
dei commi precedenti (ammissione, non ammissione, esclusione,
recesso, morte) dovranno essere comunicate per iscritto al soggetto
interessato (o ai suoi eredi) ai recapiti risultanti dal libro
soci ovvero a quello indicato nella domanda di ammissione.
Eventuali ricorsi in merito all’accoglimento della domanda
associativa, alle delibere di esclusione o decadenza od altre
questioni afferenti saranno trattate secondo le modalità di
cui all’art. 18 del presente statuto.
Eventuali contributi iniziali o annuali stabiliti ai sensi dell’art.
3.2 sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso, qualunque
sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi
soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte
della Fondazione è tenuto al pagamento del contributo
sociale per tutto l’anno in corso.
4.7. L’elenco dei soci della fondazione, identificati per
tipologia è aggiornato a cura del Segretario, o in sua
assenza dal Presidente, e depositato presso la sede della Fondazione.
Articolo 5
Organi
5.1. Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori;
Articolo 6
Indennità, compensi e rimborsi
6.1. Le cariche sociali sono gratuite. Resta salva la possibilità di
prevedere cariche retribuite, con obbligo per il Consiglio Direttivo
di attribuire l'incarico a valori non superiori alle previsioni
di cui all'art. 10, comma 6, lett. C), D.Lgs 460/1997, nei seguenti
casi:
- per i componenti del collegio dei revisori;
- ove si renda necessaria l'acquisizione di professionalità specifiche
o necessarie per il funzionamento della Fondazione.
6.2. Le attività svolte esclusivamente per fini di solidarietà e
di volontariato non possono essere retribuite in alcun modo.
6.3. Ai componenti i singoli organi, per l’esercizio delle
proprie funzioni, spetta solo, di regola, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
6.4 E' ammessa l'istituzione di cariche onorarie, non retribuite,
ove possano portare lustro o vantaggio alla Fondazione.
Articolo 7
Consiglio Direttivo
7.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto, a scelta dei soci fondatori, da un minimo di 5 (cinque)
ad un massimo di 9 (nove) membri, scelti anche tra non soci,
di cui:
- uno nominato dall’Associazione Onlus Centro Sociale Papa
Giovanni XXIII;
- uno nominato dai soci ordinari;
- i restanti membri saranno nominati dai soci fondatori.
Qualora, per qualsiasi motivo, l’Associazione Onlus Centro
Sociale Papa Giovanni XXIII o i soci ordinari non procedessero
alla nomina del componente di loro spettanza, provvederanno i
soci fondatori.
7.2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
7.3. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente
ed il Vice- Presidente nonché, se lo ritiene utile e anche
al di fuori dei propri membri, il Segretario e il Tesoriere.
7.4. Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi
motivo uno o più membri, il Consiglio fa luogo alla loro
cooptazione tenendo conto dei criteri previsti dal precedente
punto 1. Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione
ha durata per il periodo residuo di mandato dei predecessori.
7.5. Se per qualsiasi motivo nel corso dell’esercizio viene
meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio
Direttivo si intende decaduto ed il Presidente, ed in mancanza
il Vice-Presidente, dovrà senza indugio consultare i soci
per la sua ricostituzione secondo le modalità di cui al
punto 1 del presente articolo.
7.6. Non potranno comunque superare la misura
massima di 1/3 del numero totale dei Consiglieri, persone che
direttamente o indirettamente rappresentino i soggetti soci con
le caratteristiche di cui all’art.10, comma 10, del Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ossia gli enti pubblici,
le società commerciali diverse da quelle cooperative,
gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218,
i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali,
le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Articolo 8
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
8.1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria. In particolare sono di sua competenza
le deliberazioni concernenti:
- le linee generali dell’attività della fondazione
ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli
scopi e delle attività di cui all’art. 2;
- la gestione operativa della Fondazione in ogni suo aspetto;
- la nomina e la revoca del Presidente e del Vice-Presidente
- la predisposizione e l’approvazione del bilancio consuntivo;
- la predisposizione e l’approvazione dei regolamenti;
- l’ammissione dei soci ordinari;
- l’ammissione, su proposta del Presidente, dei soci benemeriti;
- i provvedimenti di esclusione o decadenza dei soci;
- l’eventuale nomina di un Direttore, anche esterno ai
propri membri, attribuendone i compiti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, ferme restando le
finalità della Fondazione;
- l’assunzione del personale dipendente e la gestione dei
rapporti di lavoro tenuto conto di quanto stabilito dall'art.
10, comma 6, lett. C), D.Lgs 460/1997;
- la nomina, eventuale, del Segretario e del Tesoriere e la determinazione
del loro eventuale trattamento economico;
- la nomina del Collegio dei Revisori e del loro Presidente,
su proposta dei soci fondatori;
- l’accollo da parte della Fondazione di eventuali sanzioni
amministrative tributarie a carico di dipendenti della stessa
derivanti da comportamenti avvenuti nell’ambito del rapporto
lavorativo tra dipendente e l’Ente stesso;
- l’accollo, da parte della Fondazione di eventuali sanzioni
amministrative tributarie a carico dei componenti il Consiglio
Direttivo ed il Collegio dei Revisori, ad eccezione che sussistano
le condizioni di dolo o colpa grave;
- la fissazione, eventuale, dei contributi iniziali e/o annui
previste dall’art. 3.2;
- il reperimento dei fondi necessari alle diverse iniziative,
in forme che comunque garantiscano la piena autonomia della Fondazione;
- la stipula di convenzioni e accordi con Enti Pubblici, Associazioni
e privati;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla
devoluzione del patrimonio;
- l’adozione di qualsiasi provvedimento necessario o utile
al conseguimento degli scopi della Fondazione;
-
garantire il rispetto dei limiti previsti dall’art.4 – par.4.3
e dall’Art. 7 par.7.6 del presente statuto
8.2. Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle
modifiche statutarie, le deliberazioni per l’esclusione
dei soci, lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate
con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio
Direttivo previo ottenimento del parere favorevole scritto della
maggioranza di almeno 2/3 dei soci fondatori esistenti.
8.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei
suoi membri la facoltà di compiere determinati atti o
categorie di atti in nome e per conto della Fondazione, determinando
i limiti della delega. Coloro cui le deleghe sono state attribuite
provvedono a fornire informativa al Consiglio Direttivo, nella
prima riunione utile, in ordine all’esercizio dei poteri
delegati.
Articolo 9
Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo
9.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
presso la sede (o altrove purchè nel territorio dello
Stato) almeno una volta al semestre ed ogni qualvolta questi
lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto
almeno tre consiglieri o il Collegio dei Revisori, se nominato.
9.2. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta,
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita
a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax
o posta elettronica, almeno tre giorni interi prima di quello
fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti
il Consiglio e il Collegio dei Revisori.
9.3. In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione
telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo senza
il rispetto del predetto termine almeno 12 ore prima dell’ora
fissata per la riunione.
9.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con
la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
9.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente
o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente;
in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro
del Consiglio Direttivo.
9.6. Alle riunioni partecipa il Segretario, se nominato, e in
caso di inesistenza, assenza o impedimento chi è all’uopo
delegato, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme
al Presidente.
9.7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, ad eccezione di
quanto previsto all’art.8.2, sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti
prevale il voto di chi presiede la riunione.
Articolo 10
Presidente
10.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale
rappresentate della Fondazione e la rappresenta di fronte ai
terzi e in giudizio.
Il Presidente inoltre:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;
- sorveglia il buon andamento amministrativo e generale della
Fondazione;
- verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti,
ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- svolge e coordina l’attività di ordinaria amministrazione
della Fondazione, avvalendosi del personale dipendente di eventuali
consulenti esterni e di coloro che prestano servizi di volontariato;
- cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre
per l’approvazione al Consiglio Direttivo, corredandolo
di idonea relazione;
10.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue
funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o, in caso di assenza
o impedimento anche di questi, dal membro del Consiglio Direttivo
più anziano d’età. Di fronte ai terzi la
firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della
sua assenza o impedimento.
10.3. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o
ad altri Consiglieri il compito di rappresentarlo per singoli
atti o funzioni.
Articolo 11
Collegio dei Revisori
11.1. Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto
dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti,
iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
Essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
11.2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più revisori
subentreranno i supplenti in ordine di età. Nel caso vengano
meno, in toto, tutti i membri del Collegio, il Presidente della
Fondazione procede tempestivamente a consultare i soci fondatori
per la ricostituzione del Collegio. Il mandato dei Revisori subentrati
in sostituzione scade in coincidenza con il mandato previsto
per i revisori originariamente in carica.
11.3. il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e modalità stabilite
dagli articoli 2403 e seg. del codice civile in quanto applicabili.
Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni
novanta giorni; i Revisori devono assistere alle riunioni del
Consiglio Direttivo.
11.4. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio
dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto
a cura del Presidente del Collegio.
Articolo 12
Segretario
12.1. Il Segretario, se istituito, svolge la funzione di verbalizzazione
delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente
e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive
che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione
della Fondazione
12.2. Cura la tenuta del libro dei soci e del libro delle adunanze
e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Tesoriere
13.1. Il Tesoriere, se istituito sovrintende alla gestione amministrativa
e contabile della Fondazione e predispone, in collaborazione
con il Presidente, il bilancio consuntivo.
Articolo 14
Libri e scritture contabili
14.1. La Fondazione tiene il libro dei soci identificandoli per
categoria di appartenenza (fondatori, ordinari, benemeriti),
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei
Revisori. Tali libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio
dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario e in sua assenza
dal Presidente.
14.2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro
degli inventari e gli altri libri contabili e fiscali e del lavoro,
che si rendono necessari per la propria attività ed in
relazione alla sua natura giuridica privata. Per la tenuta di
tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del codice civile e delle normative tributarie in vigore.
Articolo 15
Bilancio Consuntivo
15.1. L’esercizio della Fondazione ha inizio il giorno
1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso
anno. E’ fatto obbligo alla Fondazione di redigere il bilancio
o rendiconto annuale.
Il Bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico
e della nota integrativa, nel rispetto delle normative in vigore
e per la sua predisposizione dovranno essere applicati i principi
previsti dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
15.2. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Presidente
deve predisporre il progetto di bilancio consuntivo dell’esercizio
precedente da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Direttivo.
15.3. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere
trasmessi al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima
dalla data fissata per l’approvazione da parte del Consiglio
Direttivo, ai fini della predisposizione della relazione di competenza.
15.4. Una volta approvato dal Consiglio Direttivo, il bilancio
consuntivo corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione
del Collegio dei Revisori, dovrà essere portato a conoscenza
dei soci entro trenta giorni dall’approvazione con modalità da
determinarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Articolo 16
Avanzi di gestione
16.1. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della
Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
Onlus che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura.
16.2. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili
o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 17
Trasformazione e scioglimento
17.1. La Fondazione ha durata illimitata.
17.2. Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge e per le
cause di cui all’art. 27 del Codice Civile, si può sciogliere
con delibera del Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste
dall’art. 8.2 del presente statuto. In caso di scioglimento
per qualunque causa la Fondazione ha l’obbligo di devolvere
il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
o a fini di pubblica utilità, con priorità per
gli enti definiti all'art. 2.1, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 18
Clausole di conciliazione e clausola compromissoria
18.1. Le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione
ed i singoli soci e/o i componenti del Consiglio Direttivo o
altri titolari di cariche ovvero tra i soci medesimi e/o i loro
aventi causa saranno preliminarmente oggetto di un tentativo
di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio
di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, cui le parti
si riportano.
Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento
tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita
alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo
della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Reggio
Emilia, secondo il relativo Regolamento.
I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale)
a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate
sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.
Articolo 19
Clausola di rinvio
19.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano
le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate
in tema di fondazioni private riconosciute.